Quadro W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

SEZIONE I - Dati relativi agli investimenti e alle attività

Il quadro W deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione per l’adempimento degli ob- blighi di comunicazione previsti (cd “monitoraggio fiscale”) ed anche per le cripto-attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

Il quadro W va compilato anche per determinare le seguenti imposte correlate al possesso degli investimenti e attività estere:

  • Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);
  • Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE);
  • Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

IL MONITORAGGIO FISCALE

L’obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale prevede che nel quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro, ma il quadro W va compilato anche in tali casi qualora sia dovuta l’IVAFE. Il quadro W non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l’obbligo di compilazione del quadro W è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (come, ad esempio, la delega al prelievo su un conto corrente estero).

Inoltre, sono tenute all’obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano “titolari effettivi” come definito dalla normativa antiriciclaggio.

GLI INVESTIMENTI

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

Questi beni vanno sempre indicati nel presente quadro indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’im- posta (ad esempio, gli immobili esteri, gli oggetti preziosi all’estero anche se custoditi in cassette di sicurezza, oppure le imbarcazioni iscritte nei pubblici registri esteri).

Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”.

Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.

LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere, gli investimenti e i metalli preziosi detenuti all’estero).

MODALITÀ DICHIARATIVE

Per ulteriori informazioni relative ai dati da inserire nel presente quadro, si rinvia alle istruzioni concernenti il quadro RW del Modello REDDITI PF 2024.

Il contribuente dovrà compilare il quadro W per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle imposte dovute (IVIE, IVAFE e imposta sul valore delle cripto-attività). In caso sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio, va barrata la co- lonna 16 e le caselle relative alla liquidazione delle imposte non dovranno essere compilate.

Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio nel caso di un conto cor- rente all’estero chiuso nel corso del 2023).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Di- rettore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Gli obblighi dichiarativi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dovuti relativi all’IVIE. Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in ca- so di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero com- presi quelli non variati.

Nei righi da W1 a W5:

  • nella colonna 1 (Codice titolo possesso) indicare il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:

‘1’ proprietà

‘2’ usufrutto

‘3’ nuda proprietà

‘4’ altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)

  • nella colonna 2 (Tipo contribuente) va indicato il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
  • nella colonna 3 (Codice individuazione bene) indicare il codice di individuazione del bene, rilevato dalla tabella 19 e denominata “Co- dici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in
  • nella colonna 4 (Codice Stato estero) indicare il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella 10 “Elenco Paesi e Territori esteri” po- sta in Appendice; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”;
  • nella colonna 5 (Quota di possesso) indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento;
  • nella colonna 6 (Criterio valore) indicare il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:

‘1’valore di mercato; ‘2’ valore nominale; ‘3’ valore di rimborso; ‘4’ costo d’acquisto;

‘5’ valore catastale;

‘6’ valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;

  • nella colonna 7 (Valore iniziale) indicare il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
  • nella colonna 8 (Valore finale) indicare il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’at- tività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza;
  • nella colonna 9 (Valore massimo c/c paesi non collaborativi) indicare l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborative;
  • nella colonna 10 (Giorni IVAFE – Cripto attività) indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE ovvero l’imposta sulle cripto-attività);
  • nella colonna 11 (Mesi IVIE) indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE);
  • nella colonna 12 (Credito d’imposta) riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario nonché cripto attività. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta;
  • nella colonna 13 (Detrazioni IVIE) riportare la detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e re- lative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE);
  • nella colonna 14 (Codice) va indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite in- dicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:

‘1’ compilazione quadro D, rigo D4 codici 5 e 8;

‘2’ compilazione della sezione III del quadro L;

‘3’ compilazione quadro RT (quadro aggiuntivo);

‘4’ compilazione contemporanea di due o tre ipotesi descritte con i codici precedenti;

‘5’ nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attesta- zioni da cui risulti tale circostanza;

  • nella colonna 15 (Quota partecipazione - IVAFE) indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
  • barrare la colonna 16 (Solo monitoraggio) nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero dell’IVAFE;
  • nella colonna 17 (Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo - IVAFE) inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 15 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);
  • nelle colonne 18 e 19 (Codice fiscale altri contestatari) inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Barrare la colonna 20 (Presenza più cointestatari) nel caso in cui i cointestatari siano più di due.

SEZIONE II - Versamenti e residui IVAFE

Il rigo W6 va compilato dal contribuente come di seguito indicato:

  • in colonna 2 (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie pos- sedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2022, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del REDDITI PF 2023;
  • in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utiliz- zando il modello F24;
  • in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 4047 (primo acconto) e 4048 (secondo acconto) e l’anno 2023;
  • in colonna 7, (Eccedenza di versamento a saldo - IVAFE), indicare l’importo dell’eccedenza del versamento a saldo, in particolare va indicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra il totale degli importi versati con il modello F24 (utilizzando il codice tributo 4043 e l’anno 2023) e l’imposta dovuta. Nel caso di eccedenza di versamento dovuta a riversamento spontaneo effettuato secondo la procedura descritta nella circolare 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008 va utilizzato il Mod. REDDITI PF.

SEZIONE III - Versamenti e residui IVIE

Il rigo W7 deve essere compilato dal contribuente per indicare:

  • in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie posse- dute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2022, indicato nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. REDDITI PF 2023;
  • in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo sul valore degli immobili posseduti all’estero eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
  • in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto) e l’anno 2023;
  • in colonna 7, (Eccedenza di versamento a saldo - IVIE), indicare l’importo dell’eccedenza del versamento a saldo, in particolare va in- dicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1727 e l’anno 2023 e l’imposta dovuta. Nel caso di eccedenza di versamento dovuta a riversamento spontaneo effettuato secondo la pro- cedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008 va utilizzato il REDDITI PF.

SEZIONE IV - Versamenti e residui Imposta cripto-attività

Il rigo W8 deve essere compilato dal contribuente per indicare:

  • iin colonna 7 (Eccedenza di versamento a saldo – Imposta cripto-attività) indicare l’importo dell’eccedenza del versamento a saldo, in particolare va indicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023 Nel caso di eccedenza di versamento dovuta a riversamento spontaneo effettuato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 no- vembre 2008 va utilizzato il REDDITI PF.

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