Quadro C - Lavoro Dipendente

Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

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QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2022.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2023 rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2023, il sostituto d’imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2022 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2023 entro il 16 marzo 2023. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2023. Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l’ente pensionistico ha prestato l’assistenza fiscale.

Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest’ultimo.

- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2023

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
  • Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • Sezione IV: addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
  • Sezione V: riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;
  • Sezione VI: detrazione per comparto sicurezza e difesa.

- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2023

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Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2023 - pdf (da pagina 31)

Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2023 l’importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

[...]

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

[...]

Rigo C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale
Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2021 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.
Dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2022). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.
Se l’azienda nel corso del 2022 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2023) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

[...]

Rigo C5 - Periodo di lavoro
Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2023

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2023 - pdf (da pagina 31)

Sezione II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5.

- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2023

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2023 - pdf (da pagina 38)

Sezione III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9
Colonna 1 (Ritenute Irpef)
: indicare il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 21 della Certificazione Unica 2023.
Colonna 2 (Ritenute Imposta sostitutiva RITA): indicare il totale delle ritenute dell'imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella “Casi particolari” del quadro C è indicato il codice ‘11’.

Rigo C10: indicare il totale dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 22 della Certificazione Unica 2023. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2023

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2023 - pdf (da pagina 38)

Sezione IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di acconto 2022 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.
L'importo è indicato nel punto 26 della Certificazione Unica 2023 .
Rigo C12: indicare le ritenute del saldo 2022 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II.
L'importo è indicato nel punto 27 della Certificazione Unica 2023.
Rigo C13: indicare le ritenute di acconto 2023 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L'importo è indicato nel punto 29 della Certificazione Unica 2023.

- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2023

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2023 - pdf (da pagina 39)

Sezione V - Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata "trattamento integrativo", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Dal 1° gennaio 2022 esso è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni è maggiore dell’imposta lorda di cui al rigo 16 del 730-3. Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto per un ammontare non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l’imposta lorda.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l'importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.

Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la presente dichiarazione.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2023

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2023 - pdf (da pagina 39)

Sezione VI - Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, per il quale è prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2021 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2023).

Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2022 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del TUIR.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2023 è presente il codice BO.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d'imposta 2022 essa è pari a 491 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2022).

- Fonte: Istruzioni per la compilazione del 730/2023

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del 730/2023 - pdf (da pagina 40)

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