Quadro RR

Quadro RR - Contributi previdenziali

Quadro RR - Contributi previdenziali

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QUADRO RR – Contributi previdenziali

Il quadro RR deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps.

- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 2]

COMPILAZIONE DEL QUADRO RR

Il quadro RR è composto dalle seguenti sezioni:

Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti;
Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti  alla Gestione separata dell’Inps;
Sezione III – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021.

- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 2]

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Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 2] - pdf (da pagina 41)

SEZIONE I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell’impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all’imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti. Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuole utilizzare in compensazione.

Nel rigo RR1 riportare il codice azienda attribuito dall’Inps (otto caratteri numerici e due alfabetici).
[...]

I righi RR2 e RR3 sono riservati all’indicazione dei dati contributivi del titolare dell’impresa e dei collaboratori.
[...]

Qualora i righi RR2 e RR3 non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Il rigo RR4 è riservato alla indicazione del totale dei crediti.

 

- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 2]

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 2] - pdf (da pagina 42)

SEZIONE II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti  alla Gestione separata dell’Inps

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro e al calcolo dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative.
Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata coloro, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.
Sono tenuti, inoltre, alla compilazione della presente sezione i magistrati onorari -giudici onorari di pace e vice procuratori onorari – così come previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 13 luglio 2017, n.116 e i professionisti del settore sportive dilettantistico titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e determinano lo stesso ai sensi dell’articolo 54 del medesimo D.P.R., obbligati alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ai sensi dell’articolo 35, comma 8, del D.lgs n. 36/2021.
[...]

Nel rigo RR5 devono essere riportati i seguenti dati:
[...]

Nel rigo RR6 deve essere indicato:
[...]

Nel rigo RR7 deve essere riportato il contributo a debito dato dalla seguente operazione: colonne 1 – colonna 2 del rigo RR6 se uguale o maggiore a 0; se tale somma algebrica risulti essere negativa deve essere compilato il rigo RR8 colonna 1.

Nel rigo RR8 devono essere indicati i seguenti dati:
[...]

 

- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 2]

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 2] - pdf (da pagina 44)

SEZIONE III - Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021

Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021.
Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e s.m. sono obbligati alla assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome.
Sono obbligati, ai sensi del comma 8 bis, al pagamento della contribuzione pensionistica calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.
Ne consegue che sono obbligati alla compilazione del quadro RR sez. II bis della dichiarazione dei redditi e alla determinazione della contribuzione dovuta.

Nel rigo RR9 devono essere inseriti i seguenti dati:
[...]

Rigo RR10:
Colonna 1: deve essere riportato l’esito del calcolo della colonna 8 – colonna 9 del rigo RR9 se uguale o maggiore a 0; se tale somma algebrica risulti essere negativa deve essere compilato il rigo RR11 colonna 11.

Rigo RR11:
Colonna 1: contributo a credito. Deve essere riportato, in valore assoluto, il risultato dato dalla seguente operazione: colonna 8 meno colonna 9 del rigo RR9 se il risultato di tale operazione è negativo. Il credito può essere esclusivamente compensato con F24 esponendo il dato su colonna 2 o chiesto a rimborso esponendo il dato su colonna 3.

 

- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 2]

Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 2] - pdf (da pagina 46)

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