Quadro CR
QUADRO CR – Crediti d’imposta
QUADRO CR – Crediti d’imposta
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QUADRO CR – Crediti d'imposta
Il presente quadro deve essere utilizzato dai soggetti che fruiscono di crediti d’imposta.
Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d'imposta.
I contribuenti che hanno prodotto redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e che, ricorrendone le condizioni, intendano fruire del relativo credito d’imposta, sono tenuti a compilare il Quadro CE presente nel fascicolo 3 del Modello REDDITI PF.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2025 [Fascicolo 1]
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Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2025 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 59)
Sezione II – Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti
(Articolo 7 legge 23 dicembre 1998, n. 448)
Rigo CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
Il presente rigo deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
[...]
Rigo CR8 Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti
Indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
Consultare in Appendice la voce “Crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti”.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 1]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2025 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 59)
Sezione III – Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
(Articolo 2, commi 539 a 547, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
Questa sezione è riservata ai datori di lavoro che, hanno incrementato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con il Mod. F24, ovvero in diminuzione dall’IRPEF, limitatamente alla quota annuale non utilizzata nell’anno precedente.
[...]
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2025 [Fascicolo 1]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2025 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 60)
Sezione IV – Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta. Se il credito riconosciuto si riferisce all'abitazione principale compilare il rigo CR10.
Se invece, il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall'abitazione principale compilare il rigo CR11.
Rigo CR10 Abitazione principale
Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti.
[...]
Rigo CR11 Altri immobili
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.
[...]
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2025 [Fascicolo 1]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2025 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 60)
Sezione V – Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione e sottoconti PEPP
(Art. 10 decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari e che sono titolari di sottoconti di PEPP possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d’imposta. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
L’aderente deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.
Per approfondimenti si vedano la circolare n. 70/2007 e la risposta ad interpello n. 193 del 14 aprile 2022 dell’Agenzia delle entrate.
La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d’imposta spettante.
Si precisa che può costituire reintegro solo l’ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2025 [Fascicolo 1]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2025 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 61)
Sezione VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36
(Articolo 64, commi 6, 7 e 8, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)
Il presente rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto, nel corso del 2024, della prima casa assoggettata ad IVA. La possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024).
[...]
Presupposti per la fruizione del beneficio sono:
non aver compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui è stata acquistata la prima casa;
avere un valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40mila euro annui.
[...]
Rigo CR13
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 44, del mod. REDDITI PF 2024 o indicato al rigo 156 del prospetto di liquidazione del mod. 730/2024.
Colonna 2 (Credito anno 2024): indicare il credito d’imposta maturato nel 2024, e che non è stato indicato nella precedente dichiarazione. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa.
Colonna 3 (di cui compensato nel mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF2025.
Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2025 [Fascicolo 1]
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Sezione VII – Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus)
(Articolo 1 decreto legge 31 maggio 2014, n. 83)
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2024:
- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione e dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
[...]
Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da RP8 a RP13 della sezione I del quadro RP, la detrazione dall’imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.
Rigo CR14 cultura (art - bonus)
Colonna 1 (Spesa 2024): indicare l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2024.
Colonna 2 (Residuo anno 2023): indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN47, col. 26 del Mod. REDDITI PF 2024 o quello riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024.
Colonna 3 (Rata credito 2023): indicare l’ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2024 o l’importo riportato nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024.
Colonna 4 (Rata credito 2022): indicare l’importo indicato nel rigo CR14 col.3, del Mod. REDDITI PF 2024 o l’importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024.
Colonna 5 (Quota credito ricevuta per trasparenza): indicare l’importo che viene attribuito nell’anno d’imposta al contribuente in qualità di socio di società semplice. In colonna 5 indicare anche l’intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza negli anni, 2022. e 2023. Detto importo dovrà essere compreso nella colonna 2 del rigo RN30 (totale credito) nella misura di un terzo.
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school - bonus)
(Articolo 1, commi da 145 a 150 della legge n. 107 del 13 luglio 2015)
Il credito d’imposta spettava a chi effettuava erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
In particolare, veniva riconosciuto per queste tipologie di investimenti:
- realizzazione di nuove strutture scolastiche
- manutenzione e potenziamento di quelle esistenti
- interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti
Dall’anno d’imposta 2020 è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell’anno precedente.
Rigo CR 15 (Residuo anno 2023):
Indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2024 o quello indicato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2025 [Fascicolo 1]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2025 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 62)
Sezione IX – Credito d'imposta per videosorveglianza
(Articolo 1, comma 982, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
Il credito d’imposta era riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
Il credito d’imposta era pari all’importo delle spese indicate nell’istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate e spettava a condizione che le spese per videosorveglianza fossero state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta era ridotto del 50 per cento.
[...]
Rigo CR17
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2024 o quello riportato nel rigo 157 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024.
Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2025 [Fascicolo 1]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2025 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 63)
Sezione X – Credito d’imposta euroritenuta
(Articolo 11 della Direttiva 2003/48/CE)
Il credito d’imposta era previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che sarebbe potuta derivare dall’applicazione dell’euroritenuta, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall’applicazione degli accordi che stabilivano misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi.
Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) era operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo ai soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall’art. 2 del D. Lgs. del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra.
[...]
Rigo CR30
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR30 del Mod. REDDITI 2024.
Colonna 3 (di cui compensato nel Mod. F24): indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione.
Colonna 4 (Credito residuo): indicare l’importo del credito residuo così determinato: CR30 col. 1 - CR30 col. 3. Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2025 [Fascicolo 1]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2025 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 63)
Sezione XII – Altri crediti d'imposta
Rigo CR31
Nel rigo CR31 vanno indicati i crediti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni. Per indicare più crediti d'imposta, occorre compilare più moduli.
[...]
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2025 [Fascicolo 1]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2025 [Fascicolo 1] - pdf (da pagina 64)