Quadro AC
QUADRO AC – Comunicazione dell’amministratore di condominio
QUADRO AC – Comunicazione dell’amministratore di condominio
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QUADRO AC – Comunicazione dell’amministratore di condominio
Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2023, per effettuare i seguenti adempimenti:
- comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
- i dati catastali identificativi dell’immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati i dati relativi:- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2023.
Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva.
Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/ 2024, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI PF 2024 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 2]
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Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 2] - pdf (da pagina 52)
SEZIONE I – Dati identificativi del condominio
Nel rigo AC1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
- nel campo 1, il codice fiscale;
- nel campo 2, l'eventuale denominazione.
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 2]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 2] - pdf (da pagina 53)
SEZIONE II – Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)
In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
[...]
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 2]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 2] - pdf (da pagina 53)
SEZIONE III – Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi
Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ultimo sia stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.
[...]
La sezione III contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può non essere compilata da parte dell’amministratore (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018)
- Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2024 [Fascicolo 2]
Per ulteriori informazioni sulla compilazione relativa al presente quadro è possibile consultare le istruzioni per la compilazione di Redditi 2024 [Fascicolo 2] - pdf (da pagina 53)